SICUREZZA SUL LAVORO: Come redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi, è un documento che prevede al suo interno la completa mappatura dei rischi a cui è esposta un’azienda, ed è necessario quindi redigerlo solo dopo aver fatto un’attenta Analisi e Valutazione Rischi, che è stata già affrontata in quest’articolo.

Oltre ad una pura descrizione dei rischi, il documento deve elencare quali sono le misure di prevenzione e protezione previste per la sicurezza in azienda, ed infine elabora il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza dei lavoratori.

Il DVR dev’essere redatto obbligatoriamente (come previsto dal Testo Unico Sulla Sicurezza) da parte del datore di lavoro, che in caso di inadempienza è soggetto a sanzioni economiche o addirittura all’arresto. In caso di recidività poi, la pena si aggrava in quanto è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale.

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CARATTERISTICHE DEL DVR

  • Il Documento di Valutazione dei Rischi è un atto di tipo collaborativo, in quanto la sua stesura prevede la partecipazione anche del RSPP aziendale (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) e del Medico Competente;
  • La sua redazione deve prevedere anche la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori nell’ambito della sicurezza (RLS);
  • Il DVR deve essere costantemente aggiornato in modo tale da considerare nuovi eventuali rischi che si presentano ma anche per adeguarsi a nuove possibili normative. Per questo è un documento di tipo dinamico.

COSA DEVE CONTENERE IL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

  1. Una data certa, che ne indichi l’ufficiale redazione dello stesso;
  2. Una relazione sui rischi sul lavoro;
  3. L’indicazione delle misure di protezione e prevenzione adottate;
  4. Quali programmi verranno adottati nel tempo per migliorare i livelli di salute e di sicurezza sul lavoro;
  5. L’indicazione dei nominativi del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), del Medico Competente (questi due nominati dal Datore di Lavoro) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto dai lavoratori.